Con Risposta n. 188 del 10 luglio l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle modalità di pagamento ammissibili per i rimborsi senza concorrenza alla formazione del reddito delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, in caso di trasferte o le missioni all'estero.
La richiesta arriva da un Ministero che chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei suddetti rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte all'estero, alla luce delle modifiche recate dalla Legge di Bilancio 2025. e alle modalità con le quali il dipendente è tenuto ad effettuare il pagamento. Viene chiesto, in particolare, se i suddetti rimborsi restino esenti da imposizione anche se i pagamenti non possono essere fatti con strumenti tracciabili in Paesi dove questi mezzi non sono diffusi.
Sul punto l'Agenzia Entrate conferma che, dopo le modifiche normative recenti, la tracciabilità è richiesta solo per le spese sostenute in Italia. Perciò, per missioni o trasferte all’estero, i rimborsi restano non imponibili anche se i pagamenti non sono tracciati.