Con Ordinanza interlocutoria n. 19596 del 15 luglio 2025 e Sezioni Unite civili hanno ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, nella parte in cui, nella disciplina antecedente alla legge n. 76 del 2016, limitando il diritto al solo coniuge, non consente il riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia dello stesso sesso, anche quando il vincolo fosse già stato formalizzato all’estero prima del decesso dell’altro componente.