Giovedì 30 gennaio 2025

Fondo patrimoniale impallinato dalla giurisprudenza - Cass. 12 dicembre 2024 n. 32146

a cura di: Notaio Gianfranco Benetti
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Fondo patrimoniale impallinato dalla giurisprudenza - Cass. 12 dicembre 2024 n. 32146

Col fondo patrimoniale i coniugi, o un terzo, destinano a far fronte ai bisogni della famiglia determinati beni immobili, titoli di credito (comprese le azioni di spa), mobili registrati (ad es. gli autoveicoli) (art. 167 c.c.). 

Il vincolo vale dalla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, ma è anche trascritto nei pubblici registri, mobiliari e immobiliari, o annotato sul titolo, in modo che sia noto ai terzi, soprattutto ai creditori, che non possono aggredire i beni se non per crediti che conoscevano “essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia" (art. 170 c.c.). 

Si tratta di una convenzione matrimoniale, ma il suo successo è dovuto soprattutto a questo schermo protettivo. I giudici lo sanno, e la Cassazione in commento agevola le ragioni creditorie, sia gravando i coniugi dell’onere di provare “che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia”, impresa non facile in giudizio, sia estendendo i bisogni familiari ben oltre il sostentamento familiare (cui li limitava ad es il Trib. Torino, 22.9.2016 e Milano, 5.4.2011), ed estendendoli all’ambito "dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge". 

Quindi sono "contratti per i bisogni della famiglia" non solo i debiti per l’affitto della casa, per la scuola, per il cibo, ma anche quelli contratti nell’ambito lavorativo: dato che il lavoro serve a mantenere la famiglia, allora anche i debiti col fisco o con i fornitori sono "familiari". I coniugi, argomenta la citata sentenza della Cassazione, “hanno infatti il "dovere di rivolgere la propria capacità di lavoro professionale (o casalingo) alla contribuzione alle esigenze familiari, ferma restando la possibilità, per i medesimi coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c., la prova della cui esistenza grava sul debitore che invoca il divieto, a lui favorevole, ex art.170 c.c., integrante eccezione alla generale regola della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”

Il coniuge “aggredito” dovrebbe per i giudici esibire un "accordo familiare" che destini i frutti del suo lavoro non a mantenere la famiglia ma ... l’amante, o ad attività illecita, o al pagamento di debiti di gioco, o, precisa la cassazione in altre sentenze ad “intenti meramente speculativi” (Cass. 5017/2020, 15886/2014).

L’orientamento giurisprudenziale, volto a favorire il recupero del credito, scardina così un istituto posto a presidio di valori presidiati dalla costituzione (art.29 cost), spingendo i coniugi ad approdare ad istituti disciplinati dal diritto straniero, non sempre conformi alla nostra tradizione giuridica e valoriale.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Notaio Gianfranco Benetti

Notaio Gianfranco Benetti

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano.

Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista. 
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...

professioni legali dell’università di Parma e al Master di I livello presso Ance Como e Politecnico di Milano. 
Autore di pubblicazioni in materia di diritto delle successioni e donazioni, di diritto societario e passaggio generazionale.
Appassionato di vela e istruttore al centro velico di Caprera.

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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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