Venerdì 24 dicembre 2021

Indicazioni operative e chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi

a cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando
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Indicazioni operative e chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mesi

Con la Nota dell' Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021 sono fornite indicazioni operative e chiarimenti dell'ispettorato nazionale del lavoro sulla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato oltre i 12 mes.

Con il D.L. n. 73/2021 sono state introdotte con l'art. 41 bis, importanti modifiche alla disciplina delle causali concesse dalla normativa per protrarre il contratto di lavoro a tempo determinato oltre 12 mesi.

L'art. 41 bis del D.L. n 73/2021 demanda alla contrattazione collettiva di cui con cui si intendono " i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria") la possibilità di definire nel dettaglio particolari esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi, fermo restando la durata massima del contratto a tempo determinato di  24 mesi.

Affinchè i contratti collettivi possano pertanto integrare le causali per le quali sia possibile prorogare oltre 12 mesi il contratto di lavoro a tempo determinato, vanno rispettate le indicazioni fornite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che pone particolare attenzione sul fatto che i contratti collettivi nazionali debbano individuare ipotesi concrete, a differenza delle generiche affermazioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo.

Con l'art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all'art. 19, il quale enuncia che "il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022".

Viene inoltre prevista la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino alla data del 30 settembre 2022. E' stato chiarito, che con il termine del 30 settembre 2022 ci si riferisce alla formalizzazione del contratto, il quale potrebbe anche prevedere una durata del rapporto superiore a tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Pertanto, successivamente al 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a tempo determinato che superi 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19, altrimenti, in sede di rinnovi e proroghe, che richiamano solamente il comma 1 dell'art. 19, senza riferirsi al nuovo comma 1.1 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato in virtù delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche in data successiva al 30 settembre 2022.
 

(Fonti normative: Nota Ispettorato del Lavoro n. 7959/2021, D.L. n. 73/2021)

AUTORE:

Dott.ssa Cristina Orlando

Consulente del Lavoro
Studio Dott.ssa Cristina Orlando
Dopo aver conseguito laurea in Economia Aziendale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro. Titolare di un proprio studio professionale, specializzato...
in amministrazione e gestione del personale delle piccole e medie imprese, ha maturato esperienze in aziende nell’ambito del controllo di gestione e dell’amministrazione del personale. Ha svolto docenze presso la scuola di alta formazione per gli operatori delle politiche del lavoro nelle materie di Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale, ha svolto docenze nell’ambito di master Universitari di 1° livello in Direzione del Personale.
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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto preliminare di locazione commerciale

    Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).

    Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto. 
    Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
    La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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