Mercoledì 29 marzo 2023

I chiarimenti in tema di Pace Fiscale

a cura di: Meli e Associati
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I chiarimenti in tema di Pace Fiscale

L’Agenzia Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 20 marzo in cui fornisce ulteriori chiarimenti sulle misure di tregua fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).
La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali;
  • sul “ravvedimento speciale”;
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla regolarizzazione delle irregolarità formali viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all’ambito applicativo delle norme agevolative la Circolare chiarisce che  rientrano nel perimetro del “ravvedimento operoso speciale” le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L’Agenzia Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E del 2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973. Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del DPR n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

Relativamente all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento,l’Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia Entrate.

Nella circolare citata, l’Agenzia Entrate in riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, ammette la definizione agevolata ossia l’adesione sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L’adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d’ufficio.

Dunque, l’adesione con i vantaggi di cui alla Legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l’Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Nella Circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Agenzia Entrate ha altresì pubblicato sul proprio canale YouTube un video-convegno formativo dedicato alla Pace Fiscale 2023.

Nel video intervengono sei esperti di Agenzia Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

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  • Il Trattamento di Fine Mandato

    Il Trattamento di Fine Mandato

    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto di joint venture tra studi professionali

    Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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