Martedì 8 agosto 2023

RIFORMA DELLO SPORT: l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e il mancato adeguamento statutario

a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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RIFORMA DELLO SPORT: l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e il mancato adeguamento statutario

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è gestito dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

A partire dal 1° luglio 2023 è operativo, per le collaborazioni coordinate e continuative, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, in particolare, è attiva la funzionalità di sottomissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) relative ai collaboratori sportivi, in ottemperanza al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 che regolamenta il lavoro sportivo.

Ricordiamo che il decreto correttivo al Dlgs n. 36/2023 , approvato lo scorso 31 maggio 2023,  è molto chiaro sulla mancata conformità dello statuto ai requisiti statutari previsti dal Dlgs n. 36/2021.

 Il mancato adeguamento statutario rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da una Federazione sportiva nazionale (“FSN”) da una Disciplina sportiva associata (“DSA”) o da un Ente di promozione sportiva (“EPS”) ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021. Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

Devono essere iscritte nel Registro le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e, sussistendone i presupposti, gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciute ai fini sportivi da una FSN, una DSA o un EPS e se affiliate a uno di questi Organismi. 

Le Associazioni e le Società sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritte in una sezione speciale

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e salute Spa, che ne cura l’operatività e che si articola, al momento, in due sezioni: 

a. “sezione pubblica” - contenente i dati delle Associazioni/Società iscritte al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al sito web di Sport e salute Spa; 

b. “sezione riservata” - contenente ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. 

Le Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati. 

L’accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

 Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può chiedere a Sport e salute Spa di procedere .

Saranno istituite ulteriori sezioni o sub sezioni all’interno in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere attraverso il Registro ai sensi di legge.

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’Associazione o della Società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione che, previo il riconoscimento ai fini sportivi, deve provvedervi tempestivamente, con modalità telematica sull’applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport attraverso la Società Sport e salute Spa.

L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ASD/SSD rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l’iscrizione al Registro. L’Organismo sportivo garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ASD/SSD interessata di integrare i dati e/o la documentazione.

Vai alla nostra sezione dedicata alle Associazioni e Società sportive e a quella per gli Enti sportivi dilettantistici.

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    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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