Mercoledì 14 febbraio 2024

Riforma dell’Irpef 2024: le istruzioni dell’Agenzia Entrate

a cura di: Meli e Associati
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Riforma dell’Irpef 2024: le istruzioni dell’Agenzia Entrate

Con la circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, l’Agenzia Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità introdotte in materia di Irpef dal decreto legislativo n. 216/2023.
In attuazione della delega fiscale (legge n. 111/2023), il D.lgs. ha previsto, tra l’altro, una temporanea rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, delle detrazioni d’imposta, della disciplina del trattamento integrativo e l’abrogazione della normativa relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace).

Rimodulazione di aliquote e scaglioni di reddito
La circolare illustra, limitatamente al periodo d’imposta 2024, i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote introdotti dall’articolo 1, comma 1, del decreto in argomento, come di seguito riportati:

  1. 23% per i redditi fino a 28mila euro
  2. 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila euro
  3. 43% per i redditi che superano 50mila euro.

Rispetto alla disciplina recata dall’articolo 11, comma 1, del Tuir, pertanto, limitatamente all’anno 2024, la circolare specifica che:

  • è prevista una riduzione, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote
  • il primo scaglione di reddito è innalzato a 28mila euro a parità di aliquota al 23%, assorbendo il precedente secondo scaglione
  • l’aliquota al 25%, in precedenza applicabile al secondo scaglione, per i redditi oltre 15mila euro e fino a 28mila euro, è soppressa
  • il secondo e terzo scaglione, con le rispettive aliquote, restano invariati rispetto ai precedenti terzo e quarto scaglione.

Modifica delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo, innalza, sempre per il solo anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione da lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del Tuir).
Tale modifica si applica ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni e gli assegni a esse equiparati) e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera 15mila euro.

Il documento di prassi chiarisce, altresì, che con la modifica viene ampliato, fino a 8.500 euro, l’ammontare del reddito escluso da imposizione (la no tax area), previsto per titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati.
L’Agenzia precisa, inoltre, che la modifica riguarda solo il primo periodo dell’articolo 13, comma 1, lettera a), del Tuir, e, pertanto, resta ferma l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo.
In particolare, la circolare ricorda che nel calcolo del reddito complessivo, da utilizzare per la determinazione delle agevolazioni fiscali (il reddito di riferimento), deve tenersi conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e al regime forfetario, e della quota di agevolazione Ace.
Resta fermo anche che il reddito complessivo deve assumersi al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
L’articolo 2 del decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni fiscali prevedendo, per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50mila euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro della detrazione spettante per l’anno 2024, in relazione agli oneri per i quali la detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie), alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020).
La riduzione, pari a 260 euro, deve essere operata sull’importo della detrazione determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir.

Abrogazione dell’Ace
La circolare, infine, si sofferma sull’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (Ace), chiarendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

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    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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