Martedì 26 settembre 2023

Adempimenti in pratica per la tutela dei minori in ambito sportivo

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Le associazioni e società sportive diiettantistiche (Asd/Ssd), dal 1 luglio 2023 sono tenute ad introdurre all’interno delle loro strutture una nuova figura chiave per la protezione dei minori, denominata “Responsabile della tutela dei minori”. Questo ruolo è stato creato per prevenire e contrastare ogni forma di abuso o violenza, garantendo al contempo l’integrità fisica e morale dei giovani atleti.

Questo ruolo rientra in un quadro legislativo di più ampio respiro che obbliga le Asd/Ssd a richiedere il certificato penale dal casellario giudiziale per tutti i lavoratori sportivi (prima esonerati quanto percettori esclusivamente dei c.d. compensi sportivi) che hanno un contatto diretto e regolare con i minori, al fine di verificare l’assenza di condanne o precedenti (così come previsto dall’articolo 2 del Dlgs. 39/2014). Questo provvedimento serve a combattere fenomeni come la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori.

Il Dlgs. 39/2023 ex articolo 16 ha, invece, previsto l’obbligo per le Federazioni sportive nazionali di redigere precise linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Lo stesso articolo 16, del Dlgs. 39/2023 prevede poi il conseguente OBBLIGO per le associazioni e le società sportive affiliate di predisporre (o aggiornare se il sodalizio ne era già dotato) i modelli organizzativi conformandosi alle linee guida emanate dalla propria Federazione.

A tal uopo, abbiamo redatto una check list sui nuovi adempimenti a tutela dei minori, a cui sono tenute le Asd e Ssd. Il tutto corredato da alcune tipologie di formule da utilizzare. CLICCA QUI.

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    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto d'affitto di azienda

    L'affitto di azienda è un contratto con il quale un soggetto (locatore o concedente) consente a un terzo (affittuario) il diritto di utilizzare la propria azienda dietro il corrispettivo di un canone. 
    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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