Con la Risoluzione n. 36 del 27 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 34, comma 6, DPR 633/1972 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”).
Nel documento l'Agenzia chiarisce che i produttori agricoli “sotto-soglia” aventi i requisiti per presentare il modello 730, qualora abbiano beneficiato del contributo a fondo perduto contributo a fondo perduto art. 25 del Dl “Rilancio”, possono utilizzare il Modello 730/2021, avendo cura di presentare anche il frontespizio del Modello REDDITI PF 2021 insieme al quadro RS, con le modalità e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello REDDITI PF 2021. Nel quadro RS deve essere compilato il solo prospetto “Aiuti di Stato” con i dati relativi al contributo in esame.
Le Entrate precisano infine che, che qualora si usufruisca per la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei prodotti software messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, gli agricoltori “sotto-soglia” beneficiari del contributo a fondo perduto in argomento potranno utilizzare l’applicazione “RedditiOnLine PF 2021.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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