Con la Risoluzione n. 31/E dell'11 maggio 2021 l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla richiesta di chiarimenti presentata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell'ambito del Tavolo istituito con il Protocollo d'intesa 2 maggio 2017, ha chiarito che le modalità di assistenza a distanza previste per tutto il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19 (comma 4-septies art. 78 DL n. 18/2020) sono applicabili anche in caso di conferimento o di rinnovo delle deleghe per la consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche dei contribuenti e per gli altri servizi indicati nel provvedimento direttoriale del 5 novembre 2018 in scadenza nel periodo emergenziale.
La disposizione, in particolare, è stata introdotta con lo scopo di agevolare, per il periodo emergenziale connesso all'epidemia da COVID-19, il tempestivo adempimento da parte dei contribuenti che si avvalgono di intermediari fiscali, permettendo loro di inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o del mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.
In alternativa, precisa l'Agenzia Entrate, è consentita la presentazione in via telematica di deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato, che può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche tramite il deposito nel "cloud" dell'intermediario o consistei di messaggistica istantanea.
Resta fermo, concludono le Entrate, che la regolarizzazione delle deleghe o dei mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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