L'Art. 5 del collegato fiscale alle legge di bilancio 2022 (Decreto Legge n. 146/2021), che reca misure urgenti in materia fiscale, interviene anche sul Bonus teatri e spettacoli, andando a limitare le modalità di fruizione del beneficio introdotto dal Decreto "Sostegni".
Ricordiamo che il bonus, pari al 90% della spesa sostenuta nel 2020, è stato introdotto in favore delle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, che nel 2020 hanno registrato un calo del fatturato del 20% rispetto al 2019.
Al fine di consentire la verifica del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 10 milioni di euro, il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e non più, come previsto dall'art. 36-bis, comma 5 del DL 41/2021, anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa.
La comunicazione delle spese sostenute e necessaria per godere del credito d’imposta dovrà essere inviata entro il 15 novembre 2021 e l'Agenzia Entrate, solo dopo aver ricevuto dai contribuenti interessati le comunicazioni delle spese ammissibili con indicazione del credito teorico, determinerà la percentuale del bonus effettivamente fruibile, che renderà nota con apposito provvedimento da emanare entro il 25 novembre 2021.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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