L'art. 176 del Decreto "Rilancio" ha previsto, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, un credito (tax credit vacanze) utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed &breakfast.
In una nostra precedente news abbiamo segnalato tutte gli strumenti che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei cittadini, relativi alle modalità di fruizione del bonus.
Con la Risoluzione n. 33/E del 25 giugno scorso l'Agenzia ha istituito il codice tributo per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24.
Si tratta, in particolare, del codice "6915" denominato "BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto - articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34", che sarà operativo dal 1° luglio 2020.
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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