Con Provvedimento del 16 novembre l'Agenzia delle Entrate ha disposto le modalità con le quali il Ministero della salute dovrà comunicare alla stessa Agenzia i dati relativi ai rimborsi erogati alle persone fisiche per gli acquisti di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.
Parliamo dei rimborsi relativi al c.d. "Bonus vista", il contributo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive, spettante ai soggetti membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro.
L'Art. 6 del Decreto MEF-Ministero ella Salute del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati definiti modalità e termini di concessione ed erogazione del contributo, ha stabilito che, per l’acquisto dei suddetti beni effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 4 maggio, in attesa della messa a punto della piattaforma web per la gestione dei voucher, l’agevolazione si potesse erogare tramite il rimborso diretto di 50 euro sulla spesa sostenuta. Il comma 7 del citato articolo 6 del decreto interministeriale ha previsto che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti dovessero essere comunicati all’Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Relativamente a questo, come stabilito dal provvedimento del 16 novembre, il Ministero della Salute dovrà comunicare all'Agenzia Entrate, entro il 16 marzo 2024, i dati dei rimborsi effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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