L'Art. 10-bis del Decreto Ucraina prevede che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi di cui agli articoli n. 119 e 121 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio) l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro debba essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, rilasciata dall'ANAC, che attesta che l’impresa sia in possesso dei requisiti idonei in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta, quali l’idoneità professionale, un’adeguata capacità economica e finanziaria, nonché idonee capacità tecniche e professionali.
La certificazione è necessaria ai fini della partecipazione alle gare di appalto pubbliche, per il riconoscimento degli incentivi fiscali del Superbonus e della cessione/sconto in fattura.
Con la Circolare n. 10/E del 20 aprile l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
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