Venerdì 30 giugno 2023

Cessione bonus energetici II trimestre 2023: approvata la nuova versione del modello

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento del 27 giugno 2023 l'Agenzia delle Entrate prevede l'estensione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei bonus energetici (articolo 4, comma 8, Dl n. 34/2023), previste con il provvedimento del 30 giugno 2022, anche ai seguenti crediti d'imposta:

  1. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel medesimo trimestre;
  2. credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui al punto 1, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  3. credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  4. credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al punto 3), in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La cessione dei suddetti crediti d'imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 luglio al 18 dicembre 2023.

Con il Provvedimento viene inoltre approvata la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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