Con Informativa dell'11 novembre scorso, indirizzata ai Presidenti deli Ordini, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha comunicato la riapertura dei termini per la trasmissione al MEF dei crediti formativi del triennio 2017-2019.
In particolare, si legge nel documento, al fine di riconoscere pienamente agli iscritti la formazione effettuata, sarà possibile per gli Ordini, le SAF ed i soggetti autorizzati effettuare ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, fino al termine ultimo del 26 novembre 2021.
Questi dati saranno acquisiti dal CNDCEC e trasferiti al MEF per l’ultimo aggiornamento della posizione formativa degli iscritti nel registro. Conseguentemente, viene precisato, non potrà essere garantita la trasmissione al MEF dei crediti relativi al triennio 2017-2019, che saranno comunicati al CNDCEC successivamente alla data del 26 novembre 2021.
Gli iscritti che non abbiano conseguito i crediti sufficienti per l’adempimento dell’obbligo formativo richiesto ai revisori legali nel triennio 2017/2019 potranno sanare, entro il 17 gennaio 2022, il debito formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF.
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Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
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