Sul sito internet del Ministero della Cultura (Direzione generale Cinema e audiovisivo) è stato pubblicato il Decreto n. 145 del 12 aprile 2024, che ripartisce le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, disponibili per l’anno in corso, in base a quanto previsto dalla Legge Cinema (legge 14 novembre 2016, n. 220).
Più in dettaglio, il fondo 2024 è così ripartito:
Relativamente agli incentivi fiscali le risorse assegnate per l’anno 2024 sono così finalizzate:
a) euro 181.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese di produzione:
b) euro 35.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese di distribuzione;
c) euro 25.000.000,00 per i crediti d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico;
d) euro 12.000.000,00 per finalità relative alle industrie tecniche e della post-produzione;
e) euro 110.000.000,00 per il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta cinematografica;
f) euro 40.000.000,00 per il credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi;
g) euro 9.703.707,50 per il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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