Con il Principio di diritto n. 3 del 19 marzo l'Agenzia delle Entrate risponde in merito al trattamento, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle somme scambiate tra due operatori nell'ambito di un contratto di cointeressenza propria (art. 2, comma 3, lettera a, DPR n. 633/1972 - Decreto Iva) e chiarisce che, le somme attribuite o ricevute nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, devono qualificarsi come semplici trasferimenti monetari e non come corrispettivi, non essendo ravvisabile una diretta correlazione tra prestazioni reciproche, tipica dei contratti sinallagmatici.
Pertanto, le somme scambiate tra due operatori nell'ambito dello schema contrattuale della cointeressenza propria, rappresentando delle cessioni di denaro, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dovendo essere qualificate come operazioni "fuori campo".
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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