Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo n. 36/2023.
L'ambito applicativo delle nuove disposizioni riguarda i contratti pubblici regolati dal nuovo Codice, quindi i contratti di appalto, di concessione, di fornitura e di servizi, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato.
Le nuove modalità di calcolo dell'imposta di bollo si basano su un sistema a scaglioni crescenti, in proporzione all'importo massimo previsto dal contratto, comprese eventuali opzioni o rinnovi.
I valori dell'imposta di bollo sono i seguenti:
I contratti di importo inferiore a 40mila euro sono esenti dall'imposta di bollo.
L'imposta di bollo è dovuta dall'aggiudicatario del contratto. Tuttavia, in caso di appalti di lavori pubblici, l'imposta di bollo è dovuta dal concorrente che ha presentato l'offerta ammessa e non ancora decaduta.
L'imposta di bollo deve essere versata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Il versamento può essere effettuato con le modalità telematiche previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023.
In caso di tardivo versamento dell'imposta di bollo, è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.
Le nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Atto dichiarativo di impresa familiare
L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi