Con Provvedimento del 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le modalità di applicazione dell'imposta sui servizi digitali, che prevede un'aliquota del 3% sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa.
E' ora stato pubblicato il nuovo modello Dst, Digital services tax, approvato con Provvedimento del 25 gennaio, da utilizzare per comunicare all’Agenzia i dati relativi all’Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l’imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l’eventuale credito all’anno successivo.
Il modello deve essere presentato, in via telematica, entro il 31 marzo di ciascun anno. Per la prima annualità applicativa, però, la finestra temporale per l’invio della dichiarazione relativa al 2020 è stata ampliata di 30 giorni.
La dichiarazione potrà quindi essere presentata entro il 30 aprile 2021.
Sono tenuti alla presentazione del modello i soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nello stesso periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
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