Mercoledì 5 febbraio 2025

Infermieri: pronti i codici tributo per il versamento della sostitutiva sugli straordinari

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’articolo 1, comma 354, della L. 207/2024, prevede che i compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025.

Con Risoluzione n. 7 del 31 gennaio l'Agenzia delle Entrate, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24 e F24 EP, dell’imposta sostitutiva in argomento, ha istituito i seguenti codici tributo:

Per il modello F24:

  • “1069” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1608” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1924” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1925” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “1309” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

Tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).

Per il modello F24 EP:

  • “176E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “177E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
  • “178E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, della 30 dicembre 2024, n. 207”.

I suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B” , del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

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