E' stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. "Bonus Teatro e Spettacoli" o "Credito d'imposta cultura", previsto dall'art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il decreto "Sostegni" ha previsto misure a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.
Il "credito d'imposta cultura" consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.
Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.
Il Provvedimento ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", indispensabile al fine di ottenere il riconoscimento del bonus.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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