Solo se il rimborso richiesto al proprio fornitore o prestatore risulta difficile o impossibile il fruitore dei beni o servizi può richiederlo direttamente alle autorità tributarie.
La Corte di cassazione, in linea con la giurisprudenza unionale, ha stabilito che solo in ipotesi eccezionali è consentita l’azione diretta di rimborso Iva nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della corretta applicazione del principio di effettività, ponendo l’attenzione sulla assoluta impossibilità o eccessiva difficoltà di agire nei confronti del prestatore/cedente. È quanto stabilito dalla Suprema corte con la sentenza n. 6812/2025.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi