Lunedì 25 settembre 2023

La Riforma dello Sport: convegno il 3 ottobre a Piacenza

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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La Riforma dello Sport sta per arrivare al traguardo finale!

Per rimanere aggiornati su tutte le importanti novità introdotte vi segnaliamo il convegno in aula organizzato con l'Odcec di Piacenza, "La Riforma dello Sport", che si terrà martedì 3 Ottobre 2023 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Auditorium Crédit Agricole – Via San Bartolomeo, 40 - Piacenza, con il seguente programma:

  • Le novità civilistiche: i soggetti che possono svolgere attività sportiva dilettantistica, gli adeguamenti statutari per associazioni e società sportive dilettantistiche, le attività principali e secondarie
  • Aspetti giuslavoristici: le nuove collaborazioni sportive e le collaborazioni amministrativo-gestionali
  • Adempimenti: la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni infortunistiche, la tutela dei minori

Il convegno, gratuito, è in fase di accreditamento presso il CNDCEC per l’attribuzione di n. 3 crediti formativi.

Relatore del convegno sarà il Dott. Donato Foresta, Dottore commercialista e consulente d'azienda in ambito dello sport - Docente della scuola regionale dello sport del CONI Lombardia - Docente al "Master & Management e sport" del "Sole 24 ore".

Consulta online lo SPECIALE di AteneoWeb dedicato alla Riforma dello Sport. CLICCA QUI.

Tra i documenti pubblicati:

  • La riforma dello sport in pratica: gestione del lavoro sportivo per ASD o SSD. Tutti gli adempimenti alla luce del Decreto correttivo-bis;
  • Formulario del lavoro sportivo;
  • Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: facsimile di formule per adeguare gli statuti;
  • Check List nuovi adempimenti amministrativi, fiscali e di lavoro per modifiche statuti Associazioni e Società sportive dilettantistiche alla luce del Dlgs 29 agosto 2023, n. 120.

e decine di altri contenuti sempre aggiornati per la gestione contabile, fiscale e amministrativa delle associazioni e società sportive e degli altri ETS!

CLICCA QUI per accedere alla sezione.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Prestito tra familiari

    Prestito tra familiari

    Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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