Giovedì 27 luglio 2023

Nuovo credito d’imposta per le start up innovative nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il cosiddetto Decreto Bollette, convertito in Legge n. 56/2023, prevede un nuovo credito d’imposta per start up innovative in possesso di determinati requisiti, solo per l’anno 2023 e per un massimo di 200.000 euro.

Il credito spetta alle start up innovative costituite dal 1° gennaio 2020 che operano nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità, per attività di ricerca e sviluppo finalizzate a creare soluzioni innovative per realizzare strumenti e servizi tecnologici avanzati che garantiscano la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici

Il credito d’imposta è pari al 20% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro ed ha queste caratteristiche:

  • può essere sfruttato esclusivamente in compensazione, senza limite annuale di 250.000 euro;
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni successive, fino all’anno nel quale termina l’utilizzo;
  • non rientra nel limite di due milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi;
  • è riconosciuto nel rispetto delle condizioni del “regime de minimis”, come previsto dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Ricordiamo che la somma degli aiuti de minimis non deve superare il limite massimo di 200.000,00 euro in tre anni, come da regolamentazione europea.

Ulteriori precisazioni sulla presentazione delle domande saranno fornite con apposito decreto attuativo.


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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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