Non possono beneficiare dell'aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente "entrano" nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, nella Risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre.
Come già evidenziato con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 l'Agenzia Entrate ricorda che "il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d'impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l'eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il "rinnovo" dell'attività".
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