Giovedì 19 gennaio 2023

Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto Aiuti-quater

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 la legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (cd. decreto Aiuti-quater). Il provvedimento entra in vigore il 18 gennaio.

Si ricorda che fra le novità vi è la proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine originariamente previsto dall’art. 1 commi 3 e 4 del DL 176/2022 per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 (anche da parte dei cessionari) dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi:
– al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022),
– ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
– al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).


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    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
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    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

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