Giovedì 30 maggio 2024

Registro corrispettivi non aggiornato: la violazione è 'sostanziale'

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Il mancato aggiornamento del registro dei corrispettivi rappresenta una "violazione sostanziale" a cui è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997, in quanto può determinare l’omesso versamento dell’Iva o il pagamento di un rimborso non dovuto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 7391 del 19 marzo 2024, nella quale ha chiarito che "tanto l'omessa annotazione di fattura negli appositi registri entro il termine previsto dall'art. 23 DPR n. 633/72, quanto la mancata conseguente contabilizzazione nella dichiarazione relativa all'esercizio di competenza, devono essere considerate delle "irregolarità sostanziali", perché rilevanti ai fini della determinazione del "volume di affari" previsto dall'art. 20 DPR cit. e dell'imposta dovuta, ed, in ogni caso, perché tali considerate per espressa disposizione dei previgenti artt. 42, 43 e 44 del medesimo decreto. 
Ciò in quanto la fattispecie di omessa registrazione delle fatture nell'anno solare e di inesatta dichiarazione e versamento si configurano per il solo fatto oggettivo che il contribuente abbia determinato, con il proprio comportamento, il rischio per l'amministrazione di non conseguire il pagamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, ovvero di effettuare un rimborso non dovuto, e trovano puntuale riscontro nel regime sanzionatorio previsto dai richiamati artt. 42, 43 e 44 (v. anche Cass. n. 11662 del 2001; Cass. n. 2379 del 2006)".


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

    Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico

    La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Prestito tra familiari

    Prestito tra familiari

    Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
    Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.

    Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Atto dichiarativo di impresa familiare

    L'art. 230 bis del codice civile costituisce una norma di chiusura in quanto regola i rapporti che si vengono ad instaurare tra titolare dell'impresa e suoi collaboratori - parenti e affini - quando tra questi non sia stato configurato un diverso rapporto [quale prestazione di lavoro subordinato (art. 2094 del codice civile), società (art. 2251 del codice civile), associazione in partecipazione (art. 2549 del codice civile), o comunione di azienda (art. 177 del codice civile)].
     Ad ogni modo, quando il rapporto tra familiari risulta inquadrabile nell'ambito dell'impresa familiare, la norma prevede che qualora i collaboratori prestino la loro attività di lavoro in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, gli stessi hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a partecipare:

    • agli utili dell'impresa familiare;
    • ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS