A prescindere dalle conseguenze civilistiche derivanti dalla constatazione della finta stipula, ai fini fiscali il falso trasferimento di partecipazioni deve ritenersi avvenuto a tutti gli effetti.
La sentenza che accerta la simulazione assoluta di un contratto avente ad oggetto la cessione di una partecipazione societaria, sconta l'imposta di registro con l'aliquota dell'1%, trattandosi di un provvedimento giurisdizionale che accerta diritti a contenuto patrimoniale.
Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12796 del 26 giugno 2020.
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