Con la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base dell'Art. 83 Dl 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 36 Dl 8 aprile 2020, n. 23.
Relativamente al processo tributario, nel documento viene precisato che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio, ad eccezione dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l'ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 prevista dal Dl "Liquidità", sono dunque da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, come:
Sono inoltre sospesi:
Al riguardo, viene chiarito infine nella Circolare, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.
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