Con la Risposta n. 80 del 27 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la cessione a terzi di un'immobile per cui si sia fruito delle agevolazioni "prima casa", concordata consensualmente con il coniuge a seguito di separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporta la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" fruite.
La modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, è infatti soggetta a precise limitazioni e non può contenere pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali.
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