Con la Circolare n. 9/E del 2 maggio l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni sulle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 (c.d. Decreto Adempimenti) in attuazione della Delega fiscale.
Nel documento l’esame delle nuove misure è suddiviso in quattro paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, al potenziamento dei servizi digitali e ai periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.
Relativamente a quest'ultima novità si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle Entrate non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei periodi dell’anno che vanno dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre.
Rientrano tra gli atti interessati dalla novità:
La previsione, chiariscono le Entrrate, non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto-4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.
L'Agenzia chiarisce inoltre che possono costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza, tali da richiedere una deroga al suddetto regime di sospensione:
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Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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