Mercoledì 23 aprile 2025

Successioni: con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 3/E del 16 aprile l'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus) contenute nel Dl n. 139/2024, nella Legge n. 104/2024 e nel Dl n. 87/2024, finalizzate a una razionalizzazione della disciplina. 
Si passa dall'autoliquidazione dell'imposta di successione ai chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo, fino alla riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

L'autoliquidazione dell'imposta di successione
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione, non più, quindi, gli uffici finanziari.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). 
A titolo esemplificativo, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

La Circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni, oltre a riepilogare:

  • le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti;
  • l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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    Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Excel

    Software in Ms Excel per la determinazione del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.

    Consente di monitorare gli utilizzi del credito d’imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d’imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d’imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.
    Propone inoltre la compilazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei principali righi del quadro RU.

    Note tecniche:
    E' disponibile anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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