La Cassazione ritiene legittimo l’avviso inviato al vecchio recapito del contribuente, nel caso in cui, come previsto dalla legge, non si sia ancora concretizzato il cambio di residenza fiscale.
È valida la notifica dell’atto tributario eseguita presso l’ultimo domicilio fiscale italiano di un contribuente trasferito all’estero, quando dalla data del trasferimento a quella della notifica non sia ancora decorso il termine dilatorio a cui la legge subordina l’efficacia della variazione anagrafica nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Così, in sintesi, si è espressa la Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 5576 del 3 marzo 2025, con la quale ha ribadito che la disciplina in tema di notifica di atti tributari prevede in capo al contribuente l’onere di indicare il proprio domicilio fiscale all’Ufficio finanziario e di tenerlo costantemente informato delle relative eventuali variazioni, perché in mancanza la notifica può eseguirsi nell’ultimo domicilio fiscale noto, anche nella forma semplificata del cosiddetto “rito degli irreperibili”.
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