Martedì 6 giugno 2023

Tutela e la tracciabilità dei prodotti: cosa prevede il Ddl 'Made in Italy'

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Il Ddl Made in Italy recentemente approvato dal Governo prevede misure, che intervengono anche in materia penale, a tutela dei prodotti italiani, per assicurare la loro riconoscibilità e provenienza.

In tema di lotta alla contraffazione:

  • si aumentano le sanzioni amministrative pecuniarie per gli illeciti di acquisto e introduzione di prodotti contraffatti;
  • si modificano il Codice penale e il Codice di procedura penale, per punire anche coloro che detengono per la vendita prodotti contraffatti e per velocizzare e semplificare le operazioni di distruzione della merce contraffatta sequestrata;
  • si estendono le disposizioni in materia di operazioni sotto copertura ai reati di contraffazione;
  • si valorizza la collaborazione prestata dallo straniero nel corso delle indagini per l’identificazione dei produttori e dei distributori delle merci contraffatte;
  • si introducono introdotte misure per la formazione specialistica dei magistrati per il contrasto ai reati di contraffazione.

Relativamente, invece, alla tracciabilità e riconoscibilità dei prodotti Made in Italy:

  • si adotta un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, apponibile, su base volontaria, dalle imprese sui beni prodotti sul territorio nazionale;
  • si effettua una ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici, radicati in una specifica zona geografica, e si adottano disciplinari di produzione con la costituzione di associazioni di produttori per la valorizzazione dei prodotti oggetto dei disciplinari;
  • si prevede l’uso delle nuove tecnologie per la tracciabilità dei prodotti tramite l’istituzione di un catalogo nazionale con i requisiti fissati dall’European Blockchain Service Infrastructure (EBSI);
  • si riorganizzano le competenze degli uffici giudiziari per garantire la specializzazione dei magistrati in materia di lotta alla contraffazione e la loro formazione in materia.

Fonte: https://www.governo.it
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    L'istituto è previsto dal codice civile all'art. 2562 che rinvia al precedente art. 2561 che disciplina l'usufrutto dell'azienda. 
    Pertanto sia all'affittuario che all'usufruttuario si applica la medesima disciplina. ?Il contratto di affitto può riguardare l'intera azienda, più aziende possedute dallo stesso imprenditore o un solo ramo dell'attività. Il codice prevede una serie di poteri-doveri in capo all'affittuario in maniera che questi abbia la libertà operativa per gestire l'impresa, ma nello stesso tempo tutela l'interesse del locatore affinché non sia menomata l'efficienza dell'azienda che dovrà ritornare a sua disposizione alla scadenza del contratto. 

    Pertanto l'affittuario:

    • deve operare sotto la ditta che contraddistingue l'azienda;
    • deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti, oltre alle normali dotazioni di scorte.

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