Con il Provvedimento del 27 novembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento dei tributi e dei relativi interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione degli atti formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e al versamento dell’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione degli atti presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate.
Restano ferme le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” attraverso la piattaforma SISTER.
Per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati l’adozione del modello “F24” è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020.
E' previsto un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2021, in cui sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23” che con modello “F24”.
A partire dal 1° luglio 2021, invece, i suddetti versamenti dovranno effettuati esclusivamente con il modello “F24”.
Nel Provvedimento viene infine chiarito che i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate dovranno essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato negli atti stessi.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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