Importanti chiarimenti in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) nella Circolare Inps n. 33 del 4 febbraio.
Per l'anno 2025, a coloro che hanno già beneficiato del sostegno economico, l'assegno viene erogato d’ufficio, in continuità, nel caso in cui nel sistema informativo dell’INPS risulti presente la relativa domanda in stato “accolta”, e quindi non decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Le domande già presentate, infatti, hanno valore anche per gli anni successivi a quello della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda come, ad esempio, la nascita di un figlio o il suo raggiungimento della maggiore età.
L'Istituto precisa inoltre che per determinare l’importo dell’AUU sulla base della corrispondente soglia ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025.
In assenza di ISEE, l’importo dell’AUU viene infatti calcolato a partire dal mese di marzo 2025 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Nella Circolare anche le modalità di calcolo dell’AUU in relazione alle soglie ISEE, i valori degli importi e delle maggiorazioni.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
La quietanza è una dichiarazione scritta con la quale il soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (creditore) afferma di aver ricevuto il pagamento essa indicato. Essa rientra nella categoria della dichiarazione di scienza con funzione di prova documentale precostituita.
La diffida ad adempiere è una dichiarazione scritta con cui si intima al gestore o venditore il rispetto del contratto entro un congruo termine (non inferiore a 15 giorni), con espressa avvertenza che in caso contrario il contratto si intenderà senz'altro risolto.
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