Con la Circolare n. 34 del 28 febbraio l'Inps fornisce le prime istruzioni in relazione agli effetti che l'introduzione dell'Assegno unico produce sulla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare e degli assegni familiari.
L'Istituto comunica che, a partire dal 1° marzo 2022:
Di conseguenza, dopo il 1° marzo 2022, qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Nella Circolare anche una tabella di sintesi sulle nuove disposizioni.
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