Con Circolare n. 1 del 30 gennaio sul lavoro sportivo l'Ispettorato Nazionale del lavoro fornisce indicazioni in merito ai nuovi obblighi, da parte di SSD e ASD, di registrare nel libro unico del lavoro (LUL) le prestazioni svolte dai lavoratori sportivi dilettantistici, come previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021.
Ai fini dell’efficacia ed operatività della disciplina di cui al citato art. 28, il legislatore ha previsto l’adozione di un apposito D.P.C.M. per l'adozione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti.
L’assenza del D.P.C.M., ancora in via di emanazione, non consente di individuare con chiarezza le modalità di tenuta e scritturazione dei collaboratori coordinati e continuativi all’interno del LUL, anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
Il termine di iscrizione sul LUL, indicato in 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (cioè entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023) non può evidentemente trovare applicazione, dato che l’introduzione dello stesso termine presupponeva l’emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023.
Dunque, conclude l'Ispettorato, nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, si rinvia alla disciplina che sarà dettata dal Decreto previsto dall’art. 28, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2021 anche ai fini della individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Cartella di lavoro Excel per il calcolo dei Ratei e Risconti Attivi e Passivi relativi a costi/ricavi con competenza a cavallo di due esercizi.
Il Trattamento di Fine Mandato
L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:
- fiscale
- gestionale/strategico.
1. Vantaggi fiscali
Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:
- la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
- la tassazione separata per il percipiente.
2. Vantaggi gestionali e strategici
Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:
In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.
Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.
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