Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa non devono avere diritto ad altra indennità da altra struttura di cui al capo III e XI del D.lgs. n.151/2001.
Il diritto all’indennità di maternità, infatti, può essere richiesto a condizione che la professionista attesti con una specifica dichiarazione l’inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma.
Il chiarimento arriva da Cassa Forense, in una risposta a quesito fornita sul proprio portale.
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