Con il Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 l'Inps chiarisce in merito alle novità contenute nel Dl 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto alcune novità in merito ai permessi e al congedo straordinario per l’assistenza ai soggetti con disabilità gravi ed ha eliminato la fruizione dei permessi da parte di un referente unico dell’assistenza, precedentemente prevista dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Istituto chiarisce che è possibile autorizzare a più lavoratori sia alla fruizione del predetto congedo che alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave. Queste autorizzazioni, però potranno essere accordate alternativamente tra i lavoratori e non negli stessi giorni.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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