Con la Circolare n. 12 del 6 giugno 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti interpretativi rispetto alle disposizioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e del decreto interministeriale 12 ottobre 2015, andando ad approfondire l’istituto dell’apprendistato di primo livello, anche in considerazione delle recenti Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea che hanno affidato all’apprendistato un ruolo strategico per il rafforzamento dei “sistemi di alternanza scuola–lavoro”, ispirati all’approccio work-based.
Il documento pubblicato, spiega il Ministero del Lavoro, ha lo scopo di fornire soluzioni interpretative univoche della normativa vigente, che possano favorire l’applicazione uniforme del contratto di apprendistato di primo livello su tutto il territorio nazionale, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome, per gli aspetti regolatori di propria competenza, di fissare ulteriori requisiti in materia.
Alla fine del documento sono riportati i fac-simile degli allegati al D.M. 12 ottobre 2015 con i suggerimenti di possibili integrazioni.
Tali fac-simile, conclude il Ministero, non comportano una modifica a quelli allegati al D.M. 12 ottobre 2015, ma vengono riportati quali proposte adottabili dalle parti firmatarie del protocollo formativo.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto di joint venture tra studi professionali
Il contratto di joint venture si può definire nel nostro caso come un accordo in forza del quale due o più studi (o imprenditori) mettono in comune dei mezzi per collaborare e cooperare al fine di fornire una maggiore specializzazione e quindi un'assistenza al cliente più completa sotto vari aspetti (giuridico, di diritto internazionale, fiscale).
Nell'esecuzione della propria prestazione professionale, ciascuno studio conserva autonomia e individualità, così che siamo di fronte ad un contratto associativo atipico, distinto anche dal contratto di società.
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