Lo scorso 24 marzo è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 69, il Decreto interministeriale del 7 febbraio 2025 che attribuisce all’Inps 46.630.000 euro, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per le assunzioni relative all’anno 2024.
Le nuove risorse vanno ad incrementare quelle già previste per l’annualità 2024 dall’originario D.M. 24 febbraio 2016, pari a 20.000.000 di euro, nonché quelle previste dal DPCM 21 novembre 2019, pari ad euro 1.915.742.
A queste, si aggiungono anche le risorse versate dai datori di lavoro al medesimo Fondo per contributi esonerativi nei bimestri IV, V e VI dell'annualità 2023, nonchè nel I, II e III bimestre 2024, pari a complessivi euro 4.728.900, e le ulteriori somme pari a euro 2.106.772, a valere sul "Fondo per il diritto al lavoro dei disabili" (art. 13, comma 4, L. n. 68/1999) assegnate per le sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità annualità 2023.
Per l'annualità 2024, quindi, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili dispone complessivamente di 75.381.414 euro.
Prestito tra Familiari nel 2025: Perché un accordo scritto è indispensabile?
Nel tessuto delle relazioni familiari, il prestito di denaro per necessità importanti – come l'acquisto di un'auto, un anticipo per la casa o per sostenere un'attività – è una prassi comune e preziosa. Spesso, dato il forte legame di fiducia, questi accordi si basano su un semplice "impegno morale", senza alcuna formalità.
Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Contratto di affitto di fondo agricolo
L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.
Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.
Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.
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