Come noto, dal 1° ottobre 2024 l’attività lavorativa nei cantieri edili è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.
Se la disciplina regolatoria del nuovo sistema della patente a crediti è contenuta all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, è invece il D.M. 132/2024 a dare attuazione e a delegare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della stessa, aspetti contenuti nella recente Circolare del 23 settembre e relativo allegato dell'Ispettorato.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente a crediti, in attesa dell’implementazione della piattaforma informatica per la richiesta di rilascio della patente, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti, che avrà efficacia esclusivamente fino al 31 ottobre 2024, e dovrà essere inviata a mezzo PEC entro la stessa data.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in un recente approfondimento, fornisce le prime considerazioni ed indicazioni operative, esaminando la platea dei destinatari dell'obbligo, requisiti, tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca.
Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.
Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.
La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.
La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).
Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025:crediti d'imposta
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi