Con la Circolare INPS 19 marzo 2021, n. 45 fornisce nuove indicazioni rispetto a quelle precedentemente fornite con il messaggio 7 agosto 2018, n. 3114 sulle modalità di fruizione dei permessi legge 104 che, in particolare, riguardano il riproporzionamento dei permessi previsti dalla citata legge in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Le nuove istruzioni fanno seguito agli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.
L'Istituto chiarisce che, per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, i tre giorni di permesso mensile non andranno riproporzionati e saranno quindi riconosciuti interamente.
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le indicazioni riportate nel messaggio 3114/2018.
Inoltre, la formula di calcolo da applicare per la frazionabilità in ore dei giorni di permesso.
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Tuttavia, questo approccio informale, un tempo la norma, oggi espone a rischi fiscali significativi che non possono essere ignorati.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
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