Giovedì 1 agosto 2024

Regole sull'utilizzo del titolo, marchio e logo dei Consulenti del Lavoro

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Circolare n. 1184 del 25 luglio il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in seguito alle richieste pervenute in merito all'utilizzo del titolo, del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro, ha precisato quanto segue:

  • in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, il titolo di “Consulente del Lavoro” va attribuito soltanto ai professionisti o alle le società tra professionisti iscritte all’Albo, e non è quindi utilizzabile dagli altri soggetti “autorizzati” ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro in forza della seconda parte dell’articolo 1, comma 1;
  • per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
  • per “Ordine” si intendono i Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge 11 gennaio1979, n. 12.

E' obbligatorio che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il “certificato di autenticazione” CNS, un “certificato di firma digitale”, che incorpora anche la “qualifica” del titolare, ossia l’appartenenza all’Ordine dei Consulenti del lavoro. Per potersi rivolgere agli enti previdenziali ed assistenziali, ad altre amministrazioni pubbliche, anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del lavoro, infatti, vengono univocamente riconosciuti dal tesserino DUI.

In merito, infine, all'utilizzo del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro il CNO chiarisce che i professionisti iscritti all'Ordine sono tenuti a utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore, unitamente al logo “Consulenti del Lavoro” scritto con il font autorizzato.

Quindi, non sono utilizzabili:

  • il marchio con la barra superiore verde, che indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
  • il marchio con la barra superiore gialla, che indica il Consiglio Provinciale dell’Ordine;
  • il marchio con la barra superiore blu, che indica l’ENPACL.

Il marchio con la barra superiore rossa può invece essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (ad esempio le Fondazioni).

Ferma restando l’illiceità di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto sino ad oggi in essere in violazione delle leggi in materia, trascorsi 60 giorni dall’emanazione della circolare in commento, il CNO valuterà anche ai fini della integrazione di illecito disciplinare la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei suddetti criteri di utilizzo.


Fonte: https://www.cnoconsulentidellavoro.it
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    L’attribuzione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) quale compenso aggiuntivo da riconoscere agli amministratori di una società, presenta vantaggi importanti che si manifestano su due piani:

    - fiscale
    - gestionale/strategico.

    1. Vantaggi fiscali
    Il T.F.M. rappresenta un'importante leva di pianificazione fiscale per le società e un significativo beneficio per i suoi amministratori.
    Questo compenso, erogato al termine del rapporto di amministrazione, se correttamente strutturato, offre un duplice vantaggio fiscale: per l'azienda che lo accantona e per l'amministratore che lo percepisce.
    I benefici fiscali del T.F.M. si articolano principalmente in due ambiti:

    - la deducibilità del costo per competenza per la società, con conseguente riduzione dell'imponibile IRES ogni anno e
    - la tassazione separata per il percipiente.


    2. Vantaggi gestionali e strategici
    Tralasciando il caso – peraltro molto frequente nelle società di piccole dimensioni (cosiddette “familiari”) di attribuzione del TFM per aspetti principalmente fiscali, è utile considerare il TFM un potente strumento di gestione aziendale perché favorisce questi importanti fattori:

      • fidelizzazione e incentivazione: il TFM agisce come un incentivo a lungo termine. Sapendo di avere una somma importante che matura nel tempo, l'amministratore è più propenso a rimanere legato alla società e a lavorare per il suo successo duraturo. È un modo per premiare la lealtà e la permanenza.
      • attrazione di talenti: in fase di assunzione di un manager di alto profilo, offrire un pacchetto retributivo che include anche il TFM rende la posizione più attraente e competitiva rispetto a società che offrono solo un compenso fisso.
      • pianificazione finanziaria: accantonare il costo anno per anno permette una gestione finanziaria più ordinata e prudente. La società non si troverà a dover affrontare un esborso improvviso e imprevisto alla fine del mandato, poiché il costo è stato spalmato contabilmente su più esercizi, dando una rappresentazione più fedele della situazione patrimoniale.

    In conclusione, per la società il TFM non è semplicemente un costo aggiuntivo, ma un investimento strategico che, se correttamente pianificato, genera un importante risparmio fiscale immediato e contribuisce a creare un rapporto più solido e duraturo con il proprio management.

    Questo lavoro affronta i principali aspetti civilistici e fiscali e indica il modo corretto di operare, per permettere l’imputazione della quota annua di costo societario per competenza ed evitare che lo strumento utilizzato porti a contestazioni o riprese fiscali da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

    Fa parte di questo strumento pratico operativo (tool) il verbale di assemblea dei soci.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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