I contribuenti interessati a fruire dell’agevolazione contributiva prevista a favore dei contribuenti forfetari, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione “ordinaria” alle Gestioni IVS artigiani e commercianti, introdotta dalla Legge n. 208/2015, devono inviare l’apposita istanza, a pena di decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2023.
Il comma 77 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 prevede che per i contribuenti forfetari iscritti alla gestione artigiani e/o commercianti, il reddito costituisce base imponibile per i contributi previdenziali, ma su tale reddito la contribuzione può essere ridotta del 35%.
L’adesione al regime previdenziale agevolato non è obbligatoria, ma sarà attivata solo a seguito di opzione del contribuente che decide di avvalersene, dopo aver valutato gli effetti di tale decisione sul proprio trattamento pensionistico, vista la penalizzazione in termini di accumulo di montante contributivo.
L’accesso al regime contributivo agevolato ha quindi natura facoltativa, previa presentazione di apposita istanza entro il 28 febbraio 2023.
Nell’effettuazione della valutazione è di fondamentale rilevanza l’età anagrafica del contribuente, per valutare in modo corretto gli effetti pensionistici di tale riduzione.
I soggetti che beneficiano della contribuzione ridotta del 35% per un periodo d’imposta possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per il periodo d’imposta successivo senza ulteriori adempimenti, a condizione che permangano i requisiti per avvalersi del regime forfetario e non abbiano rinunciato all’agevolazione contributiva.
Il concordato preventivo biennale 2025-2026: lettera per il Cliente
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START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
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