Sentenza Cass. Civ. sez, I 29323 del 7.10.2022
Gli spazi condominiali, aperti all'accesso di terzi estranei rispetto al condominio, non possono essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino; ne consegue che - fermo restando il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche di propria iniziativa, gli inadempimenti altrui rispetto agli obblighi condominiali l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo condomino costituisce un'indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile ai sensi degli artt. 11 e 15 del citato codice (v. Cass. Sez. 2 n. 186-11). Il principio si coniuga con la precisazione che, ai sensi di legge, "dato personale", oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente (Cass. Sez. 2 n. 17665-18, Cass. Sez. 1 n. 15161-21). E' perfino ovvio, quindi, che in tale nozione debbano essere ricondotti i dati dei singoli partecipanti ad un condominio.
La sentenza prevede anche il risarcimento dei danni anche non patrimoniali.
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