L’associazione, per poter beneficiare dell'esenzione da ogni prelievo fiscale, deve sempre dimostrare l’esistenza dei presupposti sostanziali, in base ai criteri sanciti dal codice civile.
La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 11 del 2 gennaio 2025 ha chiarito che, sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, gli enti associativi non beneficiano di un’esenzione generale da ogni prelievo fiscale, come stabilito dall’art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (ora art. 148), in quanto anche le associazioni senza fini di lucro possono, di fatto, svolgere attività di natura commerciale.
Il comma 1 del citato articolo, che prevede che le attività svolte a favore degli associati non siano considerate commerciali e che le quote associative non contribuiscano alla formazione del reddito complessivo, costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale contenuta negli artt. 86 e 87 del D.P.R., che stabiliscono l’applicazione dell’Irpeg su tutti i redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Conseguentemente, è l’associazione a dover dimostrare l’esistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione, in base ai criteri ordinari sanciti dall’art. 2697 del codice civile.
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