La Corte di Cassazione informa che, a partire dal 12 maggio 2020, per il deposito dei ricorsi e controricorsi presso la Cancelleria centrale civile è attivato il servizio telematico di prenotazione online first business (qurami), che permette agli utenti di prenotare un appuntamento per accedere ad un Ufficio o servizio presso la Cancelleria stessa, attraverso una piattaforma disponibile via app e via web.
Pertanto, chiarisce la Cassazione nel comunicato dell'8 maggio scorso, a partire dal 12 maggio 2020 gli avvocati potranno prendere appuntamento per il deposito degli atti presso la Cancelleria Centrate Civile (come ricorsi principali, successivi ed incidentali, controricorsi e atti successivi) esclusivamente attraverso l'App Ufirst, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.
A partire da quella data non sarà quindi più operativo il sistema attualmente in uso.
La Cassazione informa infine che, al fine di limitare e prevenire il rischio di contagio, l'accesso è riservato con priorità a chi deve depositare atti urgenti, e cioè in scadenza nello stesso giorno o in quello successivo.
Contratto di locazione breve di immobile ad uso abitativo a scopo turistico
La locazione di immobili per brevi periodi a scopo turistico è una pratica sempre più diffusa. Per orientarsi tra le normative e gli adempimenti, è fondamentale che proprietari (locatori) e ospiti (conduttori) conoscano le regole che disciplinano questi contratti.
Procuratore generale dell’impresa
A differenza dell’institore, i semplici procuratori hanno il potere di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, ma non sono preposti ad essa. Quindi non hanno autonomia né potere direttivo, ma mansioni esclusivamente esecutive. La gestione dell’impresa è tenuta dal titolare stesso o dall’institore, i quali si servono per porre in essere gli atti già da loro deliberati dell’opera dei procuratori, sia nell’ambito dell’intera impresa, sia in un ambito circoscritto (settore di affari).
La legge estende ai procuratori unicamente le norme già esaminate sulla pubblicità della procura, delle sue limitazioni e della revoca (art. 2209 c.c.).
Contratto preliminare di locazione commerciale
Secondo l’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (canone).
Se il contratto di locazione ha ad oggetto immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, viene comunemente definito “contratto di locazione commerciale” ed è disciplinato nel Capo II della L. n. 392/78, che ne regola, in particolare, la durata, la rinnovazione, il rilascio dell’immobile, l’aggiornamento del canone, l’indennità per perdita di avviamento, la sub locazione, la successione nel contratto, il diritto di prelazione e il diritto di riscatto.
Sono, inoltre, applicabili alla locazione commerciale gli artt. 7–11 della stessa L. n. 392/78 in tema di clausola di scioglimento in caso di alienazione, spese di registrazione, oneri accessori, assemblea dei condomini e deposito cauzionale.
La legislazione in tema di locazione commerciale è molto scarna ed è stata integrata da copiosa giurisprudenza di cui, nei limiti della presente opera, si riportano le massime rilevanti.
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